sabato 16 gennaio 2016

Rinuncia al volo per cause di forza maggiore: il rimborso o la modifica gratuita sono un diritto

Cari lettori,

proprio in questi giorni mi sono trovata nella condizione di dover rinunciare al mio volo di ritorno da Roma a San Paolo a causa di un intervento chirurgico che mi ha impedito di imbarcare nella data prevista. 


Con mia grande sorpresa, ho scoperto che nel codice della navigazione dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - esiste una clausola che prevede il rimborso integrale del biglietto aereo acquistato qualora l'imbarco del passeggero risultasse impedito per cause di forza maggiore (ad esempio un incidente, un lutto in famiglia, un intervento chirurgico o una malattia), previa dimostrazione dell'impedimento (ad esempio certificato medico) e di adeguato preavviso alla compagnia aerea da parte nostra. 


Si tratta dell'art. 945 del D.lgs. n. 96/2005 che riporta le seguenti informazioni:

Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. 

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. 

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. 

Potete trovare il testo integrale del decreto in formato pdf qui.

Non serve, quindi, aver sottoscritto un'assicurazione di viaggio: il rimborso del biglietto aereo in questi casi è un diritto del passeggero, è previsto anche per i biglietti non rimborsabili e non si limita alle sole tasse aeroportuali (a cui si ha diritto in qualsiasi caso di viaggio non goduto).


Se però in teoria la legge ci tutela come passeggeri, le cose non sono così facili come sembrerebbe. E questo perché alcune compagnie aeree cercano in tutti i modi di inibire le richieste di rimborso, rendendo le procedure complicate o ponendo clausule restrittive nei loro contratti di acquisto. Inutile dire che quest'ultima pratica è del tutto abusiva, in quanto le clausule previste nei contratti di acquisto di un volo non possono mai scavalcare le norme previste nelle leggi nazionali o europee im materia di aviazione civile.

Con la compagnia aerea British Airways non ho avuto alcun problema, anzi, sono stati loro ad informarmi di questa possibilità. 

Nel mio caso non ho chiesto il rimborso del volo non goduto, bensì una modifica di data di imbarco. Non avendo però una nuova data di imbarco certa, la mia prenotazione è stata "congelata" fino a luglio ed entro il mese di luglio dovrò comunicare la data della partenza. Ovviamente non ho dovuto pagare nessuna penale, avendo inviato i certificati medici con la diagnosi ed alcuni referti medici (il tutto scansionato ed inviato comodamente via e-mail). L'unica cosa che potrei dover pagare è la differenza di tariffa, qualora esistesse nel periodo in cui viaggerò.

La cosa importante è mettersi in contatto telefonicamente con la compagnia aerea al più presto (ma fino a 24 ore prima del volo esiete l'obbligo a rimborsare o modificare la prenotazione) ed avere in mano la documentazione attestante la causa di forza maggiore. In caso di problemi, bisogna rivolgersi ad un'associazione dei consumatori o, in ultima analisi, ricorrere a un giudice.

Per qualsiasi informazione a riguardo potete contattarmi privatamente o lasciare un commento nel blog.



Arrivederci al prossimo post!!!